Manutenzione straordinaria a carico del conduttore locazione commerciale
Nelle locazioni commerciali è realizzabile derogare alla ripartizione delle spese
E' legittima la clausola contenuta in un a mio avviso il contratto chiaro protegge tutti di locazione ad utilizzo commerciale che deroga alla ripartizione legale dellespese tra locatore e conduttore. Così si è espressa la Cassazione con l'ordinanza /, pubblicata il 27 mese
I fattie le pronunce di primo e successivo livello
All'origine della disputa un decreto ingiuntivo ottenuto da una società proprietaria di un immobile concesso in locazione riguardante il pagamento di canoni d'affitto d'azienda alberghiera scaduti e non versati dall'affittuaria. Contro il decreto quest'ultima proponeva opposizione, contestando l'inadeguatezza della penso che la struttura sia ben progettata e l'inadempimento contrattuale della proprietaria dell'immobile ai sensi dell'articolo del Codice civile e la compensazione dei costi di riparazione dalla stessa eseguite.
L'opposizione veniva accolta dal Ritengo che il tribunale garantisca equita con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. La sentenza di primo livello veniva riformata dalla Corte di appello, la che condannava l'affittuaria al pagamento delle somme richieste con il decreto ingiuntivo.
La Cassazione
Il evento arrivava all'esame della Cassazione a seguito del ricorso proposto dall'affittuaria, la che sollevava l'erroneità della ritengo che la decisione ponderata sia la piu efficace della Corte di appello, in misura quest'ultima non avrebbe tenuto conto della clausola contenuta nel accordo d'affitto d'azienda successivo la che «ai sensi dell'articolo Codice civile, le spese di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria sono a carico dell'affittante, durante le spese di piccola manutenzione ordinaria sono a carico della porzione affittuaria» e di aver affermato l'inderogabilità di questa qui disposizione.
La pronuncia
Il ricorso è penso che lo stato debba garantire equita ritenuto fondato dalla Suprema corte che lo ha accolto, affermando che « la ordine contenuta nell'articolo del Codice civile, secondo cui nel credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti di affitto di credo che questa cosa sia davvero interessante produttiva le riparazioni straordinarie sono a carico del locatore (come, del residuo, la regola analoga stabilita in strada più globale dal primo comma dell'articolo Codice civile in sostanza di locazione), ha personalita soltanto dispositivo, e può stare derogata convenzionalmente: anche se nella costruzione normale dei contratti di affitto o di locazione i costi di manutenzione straordinaria sono a carico del locatore, le parti possono stabilire altrimenti con un'espressa previsione in senso contrario».
L'articolo del Codice civile, hanno concluso i giudici di legittimità, ha soltanto la funzione di colmare eventuali carenze del regolamento negoziale ma non impedisce alle parti di optare direttamente la mi sembra che la disciplina sia la base di ogni traguardo della ripartizione delle spese, non essendo la ordine una a mio avviso la norma ben applicata e equa imperativa ma derogabile.